INCIDENZA SULL’OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DELLA RETTA SCOLASTICA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE SCUOLE PRIVATE E/O PARITARIE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19

Associazione Professionale Cocconi & Cocconi 24 Apr 2020

 

A fronte dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 il Governo ha adottato, come noto, una serie di misure volte a contrastare la diffusione dell’epidemia che prevedono, in ambito scolastico, la
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole private e/o paritarie, nonché della frequenza delle attività scolastiche e
di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.


Le disposizioni legislative sospendono dunque i servizi educativi dell’infanzia e l’attività didattica c.d. “frontale” per le scuole paritarie e/o private di ogni ordine e grado, senza fornire indicazioni circa la possibilità di sospendere il pagamento delle rette scolastiche e/o di richiedere il rimborso delle quote già versate e/o di chiedere una eventuale riduzione della retta scolastica a fronte della riduzione dei servizi forniti. A tal riguardo, senza entrare nel merito delle suddette disposizioni, va ricordato, per quel che qui rileva, che il rapporto giuridico che si instaura con l’Istituto scolastico è di natura contrattuale atteso che, con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dello studente alla scuola, sorge a carico dell’Istituto l’obbligo di istruire ed educare lo stesso nonché di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.

Dunque, si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, in base al quale le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse e l'una costituisce il corrispettivo dell'altra. Ciò posto, nei contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici, nell’ipotesi in cui si verifichi un’impossibilità sopravvenuta della prestazione, l’art. 1463 c.c. prevede espressamente che: “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.E’ evidente che ai fini dell’applicabilità di detta norma, l’impossibilità sopravvenuta deve derivare da una causa non imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c; viceversa, se la prestazione non avvenisse per fatto imputabile al debitore, quest’ultimo sarebbe tenuto, in base ai normali principi, al risarcimento del danno in quanto inadempiente.


Alla luce delle circostanze sopra esposte, per quanto riguarda gli asili nido e gli Istituti scolastici per l’infanzia, se da un lato è evidente che il provvedimento impeditivo con il quale l’Autorità ha imposto la sospensione delle attività educative rappresenta un’oggettiva impossibilità ad eseguire interamente la prestazione da parte dell’Istituto che non legittima una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti, dall’altro è altrettanto evidente che quest’ultimo non può esigere la controprestazione, e cioè il versamento della retta. Ed invero, la prestazione tipica degli asili nido e degli Istituti per l’infanzia consiste specificatamente nella sorveglianza e nell’educazione dei bambini, attività che non può certo svolgersi mediante forme alternative e/o a distanza ma esige la presenza continuativa e costante degli insegnanti. Di conseguenza, essendo detta prestazione diventata oggettivamente impossibile a fronte dei divieti imposti dall’Autorità, l’Istituto non potrà esigere il pagamento della retta e dovrà restituire quanto abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Per quanto riguarda invece la scuola primaria e secondaria, privata o paritaria, la situazione è più complessa. Ed infatti, come sopra accennato, al fine di garantire la continuità dell’attività didattica, è stata prevista la facoltà di svolgimento della c.d. didattica “a distanza” mediante l’utilizzo di piattaforme e strumenti digitali. L’attività didattica tradizionale in aula viene quindi sostituita da una didattica “da remoto”, la quale, pur rappresentando una modalità alternativa di insegnamento, determina però un’indiscutibile riduzione delle ore di studio e dei momenti formativi disciplinari nonché, in alcuni casi, la sospensione di tutte quelle attività e/o materie ritenute marginali, a non voler dire, per adesso, del fatto che le scuole non svolgano più la funzione di “custodia” dei minori a discapito delle famiglie nelle quali, come quasi sempre avviene, entrambi i genitori lavorano.A ben vedere, pertanto, i provvedimenti restrittivi dell’Autorità hanno reso la prestazione degli Istituti scolastici solo parzialmente impossibile. A tal proposito, appare utile ricordare che l’art. 1464 c.c. prevede che: “quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta”.


Peraltro, la prestazione della scuola non riguarda solamente la didattica ma anche l’affidamento degli allievi per le ore di studio; la giurisprudenza ha infatti chiarito più volte che “con l’accoglimento della domanda di iscrizione degli alunni e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; la responsabilità del precettore dipendente dell’istituto scolastico, peraltro, discende dal fatto che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 14701 del 19.07.2016). Pertanto, posto che l’attività di protezione e vigilanza prevista a carico dell’Istituto per l’intero orario scolastico non viene di fatto svolta, in virtù delle misure restrittive adottate dal Governo, mentre l’attività squisitamente didattica viene svolta con modalità a distanza e, dunque, nella maggior parte dei casi, in misura fortemente ridotta, appare evidente che a tale riduzione dei servizi forniti dalla scuola debba corrispondere una proporzionale riduzione della retta.

Peraltro, è lecito presumere che la sospensione dell’attività didattica frontale abbia determinato anche una riduzione dei costi potendo gli Istituti usufruire degli ammortizzatori sociali quantomeno con riferimento al personale non docente, con la conseguenza che, laddove l’ammontare della retta scolastica restasse invariato, gli Istituti conseguirebbero un indebito arricchimento. In conclusione, atteso che la prestazione tipica degli asili nido e degli istituti per l’infanzia consiste nella sorveglianza e nell’educazione dei bambini, che non può essere eseguita, a causa delle misure restrittive imposte dalle Autorità, non potendo svolgersi mediante forme alternative e/o a distanza, è evidente che gli Istituti non possono esigere il pagamento della retta scolastica e dovranno restituire quella che abbiano eventualmente già ricevuto a fronte di servizi non erogati. Quanto alle scuole primarie o secondarie, posto che le misure restrittive adottate dal Governo hanno di fatto reso impossibile lo svolgimento dell’attività di protezione e vigilanza degli studenti a carico dell’Istituto per l’intero orario scolastico, mentre l’attività didattica può essere svolta esclusivamente con modalità a distanza e, quindi, nella maggior parte dei casi, in misura ridotta, è opportuno che ciascun Istituto provveda a rinegoziare l’ammontare della retta scolastica, prevedendo una riduzione della stessa in misura proporzionale alla riduzione dei servizi erogati.

 

Avv. Maurizio Calamoneri     Avv. Giovanni M. Cocconi   Avv. Noemi Iozzia

Associazione Professionale Cocconi & Cocconi, via Ciro Menotti 1, 00195 Roma

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